Maternità e lavoro, come conciliare i due ruoli? Una domanda che molte donne, prossime a diventare madri, si pongono durante la gravidanza. Tale tema, nella legislazione italiana, è disciplinato principalmente dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) e dal Decreto Legislativo 151/2001. La legge pone dunque una serie di tutele per le donne in stato di gravidanza e le neo-mamme, prevedendo indennità economiche, protezione dal licenziamento e orari che possano agevolare la conciliazione del lavoro e la vita familiare.
Soffermandoci sulla parte economica, il principale attore è l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) che, attraverso le sue predisposizioni, consente alle donne di prendersi cura del proprio bambino e di affrontare le spese connesse alla maternità.
Maternità obbligatoria e facoltativa
Partiamo dalla distinzione tra la maternità obbligatoria e quella facoltativa. Entrambe disciplinate dalla legge, la maternità obbligatoria corrisponde ad un peridio di astensione dal lavoro della durata di 5 mesi, durante il quale la donna in attesa riceve un assegno di maternità pari all’80% della propria retribuzione. Il periodo di congedo inizia canonicamente due mesi prima della presunta data del parto per continuare i successivi 3 mesi dopo la nascita del figlio. Diverse disposizioni, previa autorizzazione del medico, possono essere stabilite in merito alla maternità obbligatoria. La donna può infatti scegliere di utilizzare l’opzione 1+4, ossia astenersi dal lavoro un mese prima della presunta data del parto e per i 4 mesi successivo, o lo 0+5, vale a dire sfruttare il congedo obbligatorio solamente una volta dopo aver partorito. Oltre all’autorizzazione del medico competente è necessario appurare che la mansione svolta dalla lavoratrice in attesa sia compatibile con lo stato di gravidanza. Infine, vi è anche l’ipotesi che la donna sia tenuta ad astenersi dal lavoro sin sai primi mesi di gravidanza in quanto la stessa a rischio o per la natura del lavoro stesso, incompatibile con lo stato di gestazione.
Per maggiori informazioni o per rimanere aggiornati sulle ultime disposizioni e norme in merito all’argomento, è bene rivolgersi al reparto risorse umane del proprio posto del lavoro, interpellare un consulente del lavoro oppure digitare online “maternità INPS” e cliccare sulle fonti autorevoli, come il portale dell’INPS stesso o siti governativi, che possano riportare gli ultimi aggiornamenti a riguardo.
Per maternità facoltativa, intesa anche come congedo parentale, si intende un periodo di astensione dal lavoro per un massimo di sei mesi usufruibili fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino. Anche in questo caso la legge prevede il divieto di licenziamento ed una retribuzione variabile in percentuale.
Come viene erogata l’indennità dell’INPS
Il primo passo da fare consiste nel presentare telematicamente all’INPS tutta la documentazione necessaria per comunicare lo stato di gravidanza. Ogni domanda è differente ma, in linea generale, bisognerà chiedere al medico di base di inviare all’ente il certificato di gravidanza con la presunta data del parto. Tale certificato dovrà poi essere presentato in copia originala alla sede o all’agenzia INPS di competenza.
Il D.Legs 151/2021 prevede la corrispondenza di un’indennità pari all’80% della retribuzione giornaliera per tutti i 5 mesi della maternità obbligatoria. Nello stesso periodo maturano tredicesima, quattordicesima (qualora prevista), ferie e scatti di anzianità. Inoltre, alcuni contratti collettivi possono prevedere di