La perdita del proprio lavoro è un fattore di enorme criticità che in Italia rappresenta da sempre un vulnus: negli ultimi tempi poi il discorso si è ulteriormente aggravato a causa della pandemia Covid 19 che ha falcidiato il comparto lavorativo.
Sono diverse le misure sociali stabilite, nel corso dei decenni (e quindi non soltanto adesso per il loco down), come supporto per chi perde il proprio lavoro: indennità varie, sostegni, bonus e quant’altro possa servire per alleviare il più possibile una situazione di disagio profondo.
Anche nel settore dell’agricoltura esistono misure di questo genere: si parla di disoccupazione agricola, misura riservata quindi ai lavoratori agricoli dipendenti che si trovino a perdere il lavoro. vediamo nel dettaglio come funziona questa misura, partendo dalle informazioni contenute in questo sito di finanza.
Come funziona la Disoccupazione agricola
Quando si parla di disoccupazione agricola si fa riferimento ad una forma di indennità che spetta ai lavoratori impiegati nel settore agricolo che siano dipendenti e che perdano il proprio lavoro per cause non legate alla propria volontà. Ne hanno quindi diritto:
- Operai agricoli iscritti nell’elenco dei lavoratori agricoli dipendenti;
- Operai agricoli a tempo indeterminato assunti e licenziati nell’arco dell’anno;
- piccoli coltivatori diretti;
- compartecipanti familiari.
La somma stabilita dal provvedimento come disoccupazione agricola equivale al 40% della retribuzione percepita come indicato dal contratto di lavoro. per i primi 150 giorni della misura di sostegno non sono applicate trattenute, per i successivi si deve considerare una aliquota del 9% a titolo di contributo per il fondo di solidarietà. tutto il quadro di riferimento può essere comunque approfondito anche sul sito dell’Inps.
Modalità di richiesta della Disoccupazione agricola?
Qual è la modalità per richiedere Disoccupazione agricola? È necessario possedere determinati requisiti, quali:
- essere iscritti nell’elenco dei lavoratori agricoli dipendenti;
- aver messo da parte un minimo di 2 anni di anzianità;
- avere un minimo di 102 giornate di contribuzione nel corso del biennio
La domanda deve poi essere presentata nel periodo tra il primo gennaio ed il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione.